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Corte d’Appello Napoli, n. 560 - 5 febbraio 2025

È revocabile il trasferimento di un immobile, eseguito dall’amministratore di una società successivamente fallita in favore di una società terza onde estinguere un debito verso di essa e risolvere bonariamente le vertenze giudiziarie pendenti qualora non provi che tale cessione costituisce l’unico e adeguato mezzo per estinguere l’obbligazione pecuniaria, tanto da potersi qualificare come atto dovuto.