Corte d’Appello Bologna, 15 febbraio 2025, n. 309
La nozione di infortunio contemplata dal comma 3 dell’art. 60 cod. civ. ai fini della dichiarazione di morte presunta deve essere interpretata nella sua più ampia accezione quale evento funesto o spiacevole che, occorrendo indipendentemente dalla volontà dell’infortunato per una causa improvvisa e imprevista, provoca effetti lesivi o letali.
Ricorre un’ipotesi di infortunio in questo senso inteso nel caso in cui trascorrano almeno due anni dal ritrovamento, sul fondale marino, della barca a bordo della quale era partito il soggetto di cui si chiede sia dichiarata la morte.