Tribunale Pisa – 29 settembre 2022
Il trust posto in essere dal disponente successivamente al deposito di CTU che ne ha accertato la paternità non è revocabile ex art. 2901 cod. civ. da parte del figlio e della madre qualora costoro non producano l’atto istitutivo del trust. Né gli attori possono ottenere un ordine di esibizione, trattandosi di atto pubblico.