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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Vicenza, n. 361 - 4 marzo 2025

La riserva in capo al disponente di un trust familiare della facoltà di sostituire a piacimento sia il trustee che i beneficiari che il guardiano, come pure lo scopo del trust, restituisce un assetto da cui traspare in modo evidente l’uso strumentale del conferimento dei beni nel trust a pregiudizio dei creditori in quanto il disponente rimane, nella sostanza, pienamente padrone di quei beni. Ne consegue la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., a tutela della garanzia patrimoniale generica dei creditori.