Corte Giustizia Tributaria II grado Sicilia, n. 7752 – 17 ottobre 2024
È configurabile l’interposizione fiscale del trust allorché il disponente ed i beneficiari mantengano il controllo sostanziale dei beni essendo il trustee privo di effettiva autonomia gestionale del fondo in trust con conseguente violazione dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja (L. 364/1989) poiché non vi è mai stata in capo al trustee il conferimento di autonomi poteri di gestione e di controllo dei beni oggetto della segregazione patrimoniale, ed essendo l’attività del trustee era eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari. La formale intestazione dei beni al trust non impedisce l’imputazione ai fini IRPEF dei redditi al disponente o ai beneficiari interponenti quando emerge che in realtà non si sia mai verificata la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente.