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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Giustizia Tributaria I grado Firenze, n. 620 – 5 dicembre 2024

L’interposizione fiscale di un trust non può fondarsi su valutazioni presuntive dell’Amministrazione finanziaria ma richiede elementi probatori concreti e univoci idonei a dimostrare la sostanziale fittizietà o simulazione dell’istituto. La presenza nel trust di alcuni c.d. “indici di interposizione” quali: (i) la coincidenza dei disponenti con la qualifica di beneficiari subordinati del reddito (ma diversi dai beneficiari finali del patrimonio), (ii) la revocabilità del trust condizionata alla possibile inadeguatezza dei beni in trust al perseguimento delle finalità del trust e (iii) la circostanza che il disponente conservi alcuni poteri di controllo o di sostituzione relativi al trust non sono di per sé circostanze sufficienti a configurare la prova dell’interposizione fiscale del trust ove l’atto costitutivo attribuisca in via esclusiva al trustee la titolarità giuridica del patrimonio oltre che poteri di gestione autonoma del fondo in trust.