Corte Giustizia Tributaria II grado Toscana, n. 22 – 10 gennaio 2025
È da considerare meramente fittizio il trust detentore di quote di partecipazione, il quale non sia titolare di un conto corrente bancario.
È da considerare meramente fittizio il trust detentore di quote di partecipazione, il quale non sia titolare di un conto corrente bancario.