• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Catanzaro n. 395 - 24 marzo 2025

A seguito dell’insolvenza del datore di lavoro per mancato pagamento del TFR, il lavoratore può: 1) esperire azione revocatoria avverso il trust istituito precedentemente all’insorgenza del credito dal datore di lavoro ma entro i 5 anni successivi alla istituzione dello stesso; oppure 2) pignorare, ai sensi dell’art. 2929-bis cod. civ., i beni in trust qualora sussistano contestualmente (a) la costituzione del vincolo di indisponibilità a titolo gratuito e in epoca successiva al sorgere del credito, e (b) la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto istitutivo del trust.