Tribunale Trapani, ordinanza 29 marzo 2025
L'immotivato rifiuto della banca di perfezionare un contratto conto corrente con un trustee può legittimare il rimedio risarcitorio per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, ma non la costituzione del rapporto su ordine giudiziale.
Una banca non è soggetta all'obbligo di contrarre l’apertura di conti correnti e, anzi, tale obbligo è escluso dal principio costituzionale di libertà economica, dall’art. 2597 cod. civ.
Un trustee non necessita di un conto bancario dedicato per attuare la segregazione patrimoniale.