Corte d’Appello Venezia, sentenza n. 842 - 29 marzo 2025
Il beneficiario di un trust, essendo titolare di una mera aspettativa giuridicamente tutelata e non di diritto soggettivo di credito, è privo della legittimazione attiva necessaria all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta contro il trustee, potendo solo esperire rimedi conservativi a tutela del patrimonio segregato in trust.