Tribunale Catania n. 1846 - 31 marzo 2025
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. disposto in favore dei creditori del disponente che prestino il proprio consenso, è privo del necessario carattere “pregiudizievole” preteso dall’art. 2901 cod. civ. ai fini della revocatoria ordinaria ed il commissario liquidatore nominato in sede di concordato preventivo non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo.