Corte d’Appello Roma n. 2084 - 2 aprile 2025
Il termine annuale di prescrizione del diritto alla provvigione del mediatore immobiliare, ai sensi dell'art. 2950 cod. civ., decorre dal momento in cui il mediatore ha avuto conoscenza della conclusione dell'affare, manifestata anche attraverso atti univoci quali l'emissione di fatture pro-forma per il pagamento della provvigione, indipendentemente da successive contestazioni o dalla data di stipula del contratto definitivo.