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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Fermo n. 185 - 7 aprile 2025

L’azione revocatoria esercitata avverso un trust istituito dal debitore è prescritta qualora sia proposta oltre il termine di cinque anni decorrente dalla data dell’atto di disposizione pregiudizievole per le ragioni creditorie.

Ai fini della dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto istitutivo del fondo in trust, non sussiste la prova della scientia damni in capo il disponente, qualora l’istituzione del fondo in trust preceda l’intimazione di pagamento del creditore.

Ai fini dell’azione revocatoria, non sussiste un intento frodatorio da parte del disponente-fideiussore qualora lo stesso abbia istituito il trust successivamente al decorso del termine di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ, entro il quale il creditore avrebbe avuto il diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione garantita dal disponente-fideiussore.