Corte di Appello Firenze – 11 ottobre 2022
Il beneficiario del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. (figlio disabile della costituente) non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del vincolo in quanto non acquisisce alcun diritto reale sul cespite oggetto del vincolo, essendo soltanto destinatario di un atto che produce effetti favorevoli nei suoi confronti.
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dalla madre sull’unico immobile di sua proprietà a vantaggio del figlio affetto da gravi problemi di salute e disabile è revocabile ex art. 2901 cod. civ.: l’eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la scientia damni in capo alla costituente sussiste in quanto il vincolo è stato costituito successivamente alla condanna penale della costituente per bancarotta fraudolenta e quando era in corso la causa civile intentata avverso la costituente stessa dal fallimento della società di cui ella era stata amministratrice e liquidatrice di fatto.