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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Gorizia n. 93 - 12 aprile 2025

Nel contratto di vendita immobiliare, non sono da qualificarsi come vizi occulti, ai sensi dell’art. 1490 cod. civ., quelli che, se non conosciuti, sono facilmente conoscibili secondo l’ordinaria diligenza. E’ onere di diligenza del compratore rilevare i vizi che si presentino di semplice percezione, e tale principio non può essere eluso dalla circostanza che le chiavi dell’immobile siano detenute dall’agenzia immobiliare e che l’immobile sia stato visionato solo in due occasioni.

Non può essere invocata la responsabilità del mediatore che abbia omesso di informare la parte acquirente circa l’esistenza di un trust e di un atto di dotazione mortis causa allo stesso, l’esistenza di possibili eredi legittimari lesi che avrebbero potuto impugnare il contratto, l’esistenza di un guardiano del trust deputato alle verifiche sulla buona amministrazione patrimoniale, in quanto non si tratta di circostanze che, se conosciute anche dalla parte acquirente, possono avere incidenza sulla conclusione dell’affare.