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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Roma n. 2647 - 29 aprile 2025

È revocabile il trust autodichiarato istituito dal disponente, amministratore unico e fideiussore della società debitrice, in quanto ricorre l’elemento della scientia damni, essendo il disponente, in qualità di amministratore della società debitrice, al corrente della posizione debitoria della stessa, sia dell’eventus damni, avendo conferito in trust l’unico immobile di proprietà del disponente.
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria, non riveste rilievo dirimente la circostanza che il credito, a tutela del quale si domanda la declaratoria di inefficacia, sia sorto anteriormente o successivamente all’atto istitutivo del trust, laddove risulti provato che il debitore era già esposto nei confronti dell’istituto bancario creditore – in ragione dell’apertura e dell’utilizzo di una linea di credito nell’ambito di un rapporto di conto corrente – e che il finanziamento successivamente erogato (nella forma di mutuo solutorio), in relazione al quale viene proposta l’azione revocatoria, sia stato concesso proprio al fine di estinguere il debito preesistente derivante dal medesimo rapporto di conto corrente.