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Tribunale Avellino n. 675 - 5 maggio 2025

L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ. realizzato in epoca successiva al sorgere di un debito può essere assoggettato a revocatoria anche quando istituito per far fronte ai bisogni del fratello invalido del debitore perché tra i presupposti dell'azione revocatoria indicati nell'art. 2901 cod. civ. non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari del vincolo e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi, invece, valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori.