Corte d’Appello Salerno n. 385 - 8 maggio 2025
L’istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico ma configura, ai fini della revocatoria ordinaria, un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.
L’azione revocatoria avverso un atto istitutivo di trust finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze del disponente e dei suoi familiari deve essere accolta senza necessità di provare la consapevolezza del pregiudizio che l’atto dispositivo arreca alle ragioni del creditore da parte del terzo beneficiario oltre che del debitore disponente.