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Corte d’Appello Roma – decreto 20 maggio 2025

Il mandato senza rappresentanza a vendere un immobile, che comporti il trasferimento del bene dal mandante al mandatario al solo fine dell’esecuzione dell’incarico e con obbligo di ritrasferimento del prezzo o del bene stesso, ha natura meramente obbligatoria e fiduciaria, priva di effetti traslativi reali. Tale atto è pertanto intrascrivibile nei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2643 e 2645 cod. civ., in quanto non configura un effettivo trasferimento patrimoniale, ma un’operazione strumentale all’adempimento del mandato.