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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Palermo n. 597 – 23 maggio 2025

Il trustee che abbia concesso in comodato d’uso l’immobile in trust, affinché sia adibito a casa familiare dal disponente e dalla sua famiglia, non può invocare lo scioglimento del contratto onde ottenere dall’immobile un reddito, mediante locazione a terzi a titolo oneroso, al fine di ritrarre la liquidità necessaria al mantenimento del fondo in trust, perché questa esigenza non è da considerare quale urgente e impreveduto bisogno del comodante ai sensi dell’art. 1809, comma 2, cod. civ.