Tribunale Napoli n. 5170 – 24 maggio 2025
La domanda di nullità della donazione tramite la quale il disponente ha trasferito quote di una società ai beneficiari del trust istituito per estinguere l’esposizione debitoria propria e di tale società, non è accoglibile in quanto il trasferimento patrimoniale donativo non è nullo per difetto di animus donandi o per mancanza di causa ma si riconduce ad una causa onerosa indiretta, funzionale all’eliminazione dell’indebitamento e alla ristrutturazione familiare e societaria.