Corte d’Appello Napoli n. 2680 – 26 maggio 2025
È soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. l’atto di dotazione di un trust mediante il quale il disponente, successivamente alla nascita di un credito, destina al trustee l’intero compendio immobiliare di sua proprietà, anche in presenza di un patrimonio residuo, qualora quest’ultimo sia qualitativamente inidoneo a garantire il soddisfacimento del credito. Il guardiano del trust non è parte necessaria dell’azione revocatoria, non assumendo la titolarità formale dei beni né un ruolo dispositivamente attivo.