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Corte d’Appello Milano n. 1665 – 10 giugno 2025

Il trasferimento fiduciario delle partecipazioni societarie al coniuge configura interposizione fittizia quando non si accompagna a un effettivo spossessamento e l’amministrazione delle società resta in capo al disponente, riconosciuto dai familiari quale titolare sostanziale. In tale ipotesi, l’atto non integra una donazione, difettando l’animus donandi, né è soggetto a revocatoria, in quanto privo di reale efficacia dispositiva.