Corte d’Appello Roma, ordinanza 11 giugno 2025
Il “periculum in mora” non è riscontrabile quando il ricorso sia presentato a distanza di quattro anni dall’istaurazione della causa di merito e dopo cinque anni dall’avvenuta istituzione del trust.
Il “periculum in mora” non è riscontrabile quando il ricorso sia presentato a distanza di quattro anni dall’istaurazione della causa di merito e dopo cinque anni dall’avvenuta istituzione del trust.