Tribunale Bari, 28 agosto 2025
È inammissibile la richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo promossa da un creditore nei confronti del trustee, invece che del disponente rimasto estraneo al giudizio, non potendo desumersi in capo al trustee resistente, che non ha conferito alcun bene in trust, la volontà di dissipare il patrimonio per ostacolare il soddisfacimento del diritto del creditore.



