Tribunale Napoli – 21 ottobre 2022
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dal coniuge, in occasione della separazione consensuale, in favore del figlio, affetto da sindrome autistica, sulla casa familiare non può ritenersi simulato, non essendo stato provato né che il beneficiario non voleva avvalersi del vincolo, né che il bene sia rimasto completamente nella disponibilità del costituente e non sia servito anche a soddisfare i bisogni del beneficiario.
Siffatto vincolo è revocabile ex art. 2901 cod. civ.: l’eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la scientia damni in capo al costituente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust e del fatto che il costituente ha prestato le fideiussioni anteriormente alla costituzione del vincolo, si desume dalla circostanza che il vincolo di destinazione è stato costituito in un momento di gran lunga successivo rispetto all’attestazione della malattia del beneficiario, in concomitanza con l’apertura di una procedura esecutiva nei confronti della società debitrice principale, di cui il costituente era, oltre che fideiussore, legale rappresentante.