• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Salerno, n. 3887 – 1 ottobre 2025

E’ revocabile, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., il trust autodichiarato in quanto idoneo a sottrarre i beni vincolati alla garanzia dei creditori, rinvenendosi anche in siffatta ipotesi la costituzione nel patrimonio del disponente di un vincolo di destinazione a carattere reale teso ad assicurare l’utilizzazione dei beni e dei frutti per uno scopo specifico.