Tribunale Cosenza, ordinanza – 8 novembre 2025
In tema di azione revocatoria ordinaria, il conferimento di beni in trust, effettuato dal debitore dopo il sorgere del credito, è inefficace nei confronti dei creditori ove risulti che il trust sia stato istituito con la conoscenza, da parte del disponente e dei beneficiari, del danno arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori. Nel caso di successiva alienazione dei beni a terzi, la tutela del creditore si estende anche agli atti a titolo oneroso compiuti in favore di soggetti che non abbiano agito in buona fede.



