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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Bologna n. 3818 – 22 dicembre 2025

In un trust in cui l’atto istitutivo attribuisce ai coniugi disponenti il potere di designare o modificare i beneficiari residuali tramite testamento, il disponente superstite può esercitare individualmente tale potere, nominando nuovi beneficiari, escludendo quelli precedentemente designati e revocando o nominando il guardiano, purché le modifiche siano esercitate nei limiti dei poteri attribuiti dall’atto istitutivo.  Le disposizioni testamentarie con cui i disponenti modifichino o designino i trustee di un trust — quando il trust stesso attribuisce loro tale potere — sono valide ed efficaci e non contrastano con il divieto di patti successori.