Tribunale Urbino n. 351 – 24 dicembre 2025
Il trust istituito dal debitore dopo l’insorgenza di un credito, con beni immobili conferiti a titolo gratuito e dichiaratamente destinati a tutelare interessi familiari, è inopponibile ai creditori ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. se tale finalità è solo apparente e non supportata da un concreto interesse meritevole di tutela. In presenza di debiti preesistenti e di crisi familiare già in atto, il conferimento di beni in un trust li sottrae alla garanzia patrimoniale, configurando eventus damni, mentre la consapevolezza del danno (scientia damni) si desume dalla conoscenza dei propri obblighi e dall’uso difensivo del trust.



