Tribunale Nuoro, n. 48 – 22 gennaio 2026
L’istituzione, in data successiva all’insorgenza del credito, di un vincolo temporaneo di destinazione ex art. 2645-ter cod. proc. civ. sull’unico bene immobile di proprietà del debitore è atto idoneo a sottrarre tale bene alla garanzia patrimoniale dei creditori, a maggior ragione nel caso in cui non sia prevista una data certa in ordine alla sua cessazione.



