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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Ragusa n. 114 – 27 gennaio 2026

Il trust autodichiarato, istituito dal debitore dopo l’avvenuto pignoramento dei beni, è inefficace e non opponibile al creditore procedente ai sensi dell’art. 2913 cod. civ.; ne consegue che l’atto di compravendita stipulato dal trustee-disponente, anche se trascritto prima del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ., non è idoneo a prevalere sull’aggiudicatario, il cui titolo giudiziale rimane valido e prevalente.