Tribunale Firenze n. 358 – 28 gennaio 2026
L’atto istitutivo di un trust e l’atto di conferimento dei beni, anche se formalmente distinti, concorrono alla realizzazione di un’unica operazione di segregazione patrimoniale revocabile ex art. 2901 cod. civ. quando il creditore, titolare di un credito litigioso, subisce un pregiudizio alla propria garanzia in conseguenza dell’istituzione del trust ed il debitore ha riconosciuto la pretesa creditoria alcuni anni prima.



