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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Brescia n. 1223 – 29 gennaio 2026

È revocabile ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. l’atto con cui il debitore, già fideiussore di una società poi fallita e socio unico della medesima, abbia trasferito al trustee di un trust familiare la totalità della propria partecipazione societaria nonché i diritti reali sui suoi beni immobili, poiché l’obbligazione di garanzia, sorta al momento della nascita dell’obbligazione principale, è anteriore all’atto dispositivo e la scientia damni è desumibile dalla posizione del medesimo disponente, quale socio unico e amministratore della società garantita, e dalla prossimità al fallimento.