Tribunale Busto Arsizio, ordinanza 5 febbraio 2026
È inammissibile il sequestro giudiziario o conservativo sui beni conferiti in trust quando la domanda di merito sia limitata all’azione di inefficacia ex art. 192 cod. pen. (atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato), poiché tale azione, priva di effetti restitutori, non consente il recupero dei beni dal patrimonio segregato, ma solo la loro assoggettabilità all’esecuzione.



