Tribunale Pesaro n. 107 – 17 febbraio 2026
Va dichiarato nullo perché non meritevole di tutela il trust autodichiarato istituito in un momento immediatamente successivo al rilascio, da parte del disponente, delle fideiussioni personali in favore di una banca ed immediatamente anteriore all’emersione della crisi della società garantita. In questo caso, infatti, la causa concreta del trust non è il sostentamento familiare indicato nell’atto istitutivo, ma piuttosto quella di elusione del principio di cui all’art. 2740 cod. civ. in danno dei creditori.



