• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Milano - 24 novembre 2022

Il beneficiario di un trust nel cui fondo sia una partecipazione in una società di diritto lussemburghese, utilizzata come veicolo per l’acquisto e la cessione di quote e poi estinta, non è legittimato passivo rispetto all’azione di regresso intentata da altri soci della suddetta società per la restituzione di quanto da costoro versato all’erario nella veste di coobbligati in solido per la parte di debito sociale tributario da esterovestizione asseritamente imputabile al convenuto, in quanto quest’ultimo non era socio.
La simulazione per interposizione fittizia del trust nel cui fondo sia una partecipazione in una società non può essere dimostrata sulla base della pretesa riconducibilità del trust a una determinata persona che ne controlli l’attività - affermata dal fisco in un atto formato senza contraddittorio con tale persona -, tanto più se uno dei soci della suddetta società ha riferito di non avere avuto alcun rapporto con la stessa persona in veste di socio e di non essere a conoscenza dei soggetti asseritamente operanti tramite il trust, così smentendo l’esistenza di un accordo simulatorio