Corte Giustizia dell'Unione Europea - 22 novembre 2022
La V direttiva antiriciclaggio è invalida nella misura in cui prevede che gli Stati membri devono garantire che l'informazione sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso a qualsiasi membro del pubblico in generale, in quanto un simile accesso a dette informazioni, nella misura in cui consente a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo e di conservare e diffondere i dati così ottenuti, costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.