Corte d’Appello Torino – 15 dicembre 2022
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. la donazione della quota di ½ della proprietà di un immobile che il disponente, il quale in veste di organo sociale aveva arrecato danni risarcibili agli enti agenti in revocatoria, ha posto in essere in favore della moglie successivamente alla commissione degli atti dannosi (illegittimi pagamenti a società riconducibili al disponente e alla moglie), per poi novare la donazione in trust: l’eventus damni sussiste per non avere il disponente dimostrato che il suo patrimonio residuo era tale da soddisfare comunque le ragioni creditorie e a nulla rilevando che il bene in trust è gravato da ipoteca a favore di terzi; la scientia damni sussiste in re ipsa.