Corte d’Appello Milano – 15 dicembre 2022
Le spese di lite del giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust devono essere poste in capo al trustee, in quanto quest’ultimo è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi e l’unico dotato di legittimazione processuale, fermo restando che la condanna del trustee alle spese di lite è determinata esclusivamente da tale sua qualità ed esclude logicamente un suo coinvolgimento personale.