Corte d’Appello Milano – 16 dicembre 2022
Il trustee è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust.
È astrattamente meritevole di tutela l’interesse, perseguito dal trust, di far fronte ai bisogni dei beneficiari, figli del disponente; detta meritevolezza può essere messa in dubbio dalle concrete circostanze, come il fatto che i beneficiari abbiano già ricevuto immobili per donazione, la sproporzione tra i beni conferiti in trust e le finalità del medesimo e l’intendimento espresso dal disponente che i figli non possano disporre dei beni “prima di avere raggiunto un’età consapevole” (alla data dell’istituzione del trust i figli erano all’incirca trentenni).
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.r.l. nei confronti della banca agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, sussiste per via della qualità di socio e di presidente del CdA della società garantita in capo al disponente, mentre l’eventus damni sussiste per avere il disponente conferito in trust numerosi suoi immobili, senza nemmeno allegare l’esistenza di altri suoi beni idonei a soddisfare le ragioni creditorie.