Tribunale Arezzo - 25 giugno 2021
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust non sono litisconsorti necessari i figli legittimi del disponente, a vantaggio dei quali il trust è stato istituito, essendo i beneficiari litisconsorti necessari solo nel caso in cui la causa che sorregge l’atto dispositivo sia di natura onerosa.
È da rigettare la domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta avverso il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di una società nei confronti dell’istituto di credito agente in revocatoria, qualora parte attrice nulla deduca circa l’andamento economico della debitrice principale all’epoca del conferimento e sia quindi impossibile desumere se il disponente abbia avuto consapevolezza di ledere gli interessi dei creditori.