È utilmente esperita l’azione revocatoria diretta avverso l’atto istitutivo di trust limitatamente alla parte in cui il disponente conferisce beni in trust.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di beni immobili — appartenenti a un fondo patrimoniale — in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore verso la banca creditrice agente in revocatoria e socio della debitrice principale, successivamente al rilascio della fideiussione, desumendosi la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della coincidenza tra i disponenti e i beneficiari del trust, dal fatto che costui ha istituito il trust successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, anch’esso revocato, e sussistendo l’eventus damni per avere il disponente conferito in trust tutti i propri immobili.
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust il trustee sostituito anteriormente all’introduzione del giudizio è legittimato passivo, pure considerato che non è stato provato il trasferimento del fondo in trust dal trustee sostituito al nuovo trustee.
Non è accoglibile l’azione revocatoria esperita avverso l’atto di nomina di un nuovo trustee, in quanto detto atto non produce effetti di disposizione patrimoniale.
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