L’istituzione di un trust autodichiarato non osta all’accesso del disponente alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla legge n. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto il disponente nella domanda di ammissione alla procedura ha messo a disposizione dei propri creditori tutti i beni oggetto del trust, così che quest’ultimo non costituisce un atto in frode ai creditori, e a nulla rileva che i beni oggetto del medesimo trust sono stati attinti da sequestro preventivo sul presupposto della contestazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
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