Tribunale Brescia - 14 novembre 2020
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, correttamente il creditore indirizza la propria azione avverso l’atto di conferimento e non già avverso il precedente atto istitutivo, avendo quest’ultimo carattere meramente programmatico. Qualora il trust sia istituito allo scopo di assicurare al disponente-beneficiario la “cura ed assistenza personale e medica”, la legittimazione passiva ex art. 2901 cod. civ. spetta esclusivamente allo stesso disponente-beneficiario e al trustee. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in siffatto trust posto in essere dal disponente, fideiussore di una s.p.a. verso la banca agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: l’eventus damni sussiste per avere il disponente conferito in trust tutti i propri immobili, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla circostanza che il disponente era amministratore unico della debitrice principale e non poteva non conoscerne le condizioni economico-finanziarie.