Tribunale Brescia – 2 marzo 2022
Il trust in cui i soci amministratori e fideiussori di una s.r.l. conferiscono immobili a garanzia di finanziamenti provenienti da terzi e finalizzati a ripianare i debiti della s.r.l., così da agevolarne la liquidazione, persegue interessi meritevoli di tutela e dunque è valido.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in siffatto trust posto in essere dai disponenti, fideiussori della banca creditrice agente in revocatoria in favore della s.r.l. debitrice principale, successivamente al rilascio delle fideiussioni: l’eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita di siffatto trust, si desume dalla qualità di fideiussori e di soci amministratori in capo ai disponenti.