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Tribunale Brindisi – 24 novembre 2021

È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito dai genitori – che si erano precedentemente costituiti fideiussori di una s.r.l. verso l’istituto di credito agente in revocatoria – e dalle loro due figlie su un complesso immobiliare al fine di garantire la proposta irrevocabile d’acquisto del complesso aziendale della debitrice principale avanzata, in sede di concordato preventivo, dalla società edile: l’eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la scientia damni in capo ai costituenti, requisito richiesto in considerazione della natura gratuita del vincolo, si desume dalla posteriorità del vincolo rispetto al rilascio delle fideiussioni e dalla qualità di socie della società edile in capo alle figlie (cui, anteriormente alla costituzione del vincolo, i genitori avevano ceduto il complesso immobiliare riservandosi il diritto di abitazione), così da far presumere l’esistenza di un disegno mirante a escludere il complesso immobiliare dall’azione esecutiva dell’istituto di credito agente in revocatoria.