Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter costituito, a vantaggio dei creditori di una s.p.a. in concordato preventivo, su immobili acquistati con compravendita revocata ex art. 2901 cod. civ. è a sua volta revocabile ai sensi del co. 4 dell’art. 2901 cod. civ., essendo un atto titolo gratuito, in quanto l’impegno assunto dal costituente nei confronti dei creditori del concordato a mettere a loro disposizione i suddetti immobili è una mera dichiarazione di intenti rilevante in sede concordataria ma non azionabile in giudizio.
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