Tribunale Civitavecchia - 20 novembre 2019
La coincidenza delle figure di disponente e trustee in capo alla medesima persona non vale di per sé a rendere il trust illecito, essendo anche il trust autodichiarato riconosciuto nel nostro ordinamento. Il trust familiare la cui causa concreta consista nella costituzione di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento delle esigenze abitative delle mogli e dei figli dei disponenti persegue una finalità lecita, così che la sottrazione dei beni alle pretese dei creditori dei disponenti non è il motivo unico o essenziale del trust. È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il trust familiare autodichiarato istituito dal disponente, socio accomandatario della s.a.s. debitrice – posta in liquidazione – e dunque responsabile con tutto il proprio patrimonio, successivamente alla sentenza di accertamento del credito: la
scientia damni in capo al disponente si desume dall’epoca del sorgere del credito (risalente al momento della cessazione del rapporto di lavoro del creditore agente in revocatoria con la s.a.s.), mentre l’
eventus damni sussiste per non avere il disponente indicato altri beni sui quali il creditore potrebbe rivalersi.