Il trust liquidatorio in cui una s.r.l. in liquidazione, successivamente fallita, conferisce il proprio patrimonio è nullo in quanto istituito quando la società era insolvente.
Il guardiano è esonerato da responsabilità per la restituzione dei beni segregati in siffatto trust e dell’importo realizzato tramite la loro vendita qualora la persona designata non abbia mai ricoperto tale carica, non avendo sottoscritto l’atto istitutivo e avendo rifiutato l’incarico a mezzo pec.
La mancanza di un guardiano, qualora tale figura sia prevista nell’atto istitutivo, importa la nullità del trust.
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